Centro di rilevazione e invio di dati anamnestici. Necessità di autorizzazione? Riconducibilità a “telemedicina”?
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La Corte di Cassazione riporta il fatto utilizzando, in primo approccio, la seguente formulazione: “in data …, agenti del Nas dei CC di … avevano effettuato una ispezione presso la struttura in questione [NDR: d’ora innanzi denominata Struttura], accertando la presenza, all’interno di essa, delle apparecchiature diagnostiche poi oggetto di sequestro nonché di una persona avente il compito di infermiera (come da qualificazione professionale conseguita e dichiarata) la quale aveva affermato, agli agenti operanti, che il suo compito era di accogliere i pazienti che intendevano sottoporsi ad accertamenti clinici, raccogliere il loro consenso informato, inserire i loro dati in un sistema informatico, trasmettere i dati, ottenuti attraverso l’accertamento strumentale, ad altro studio medico ubicato altrove, ricevere il referto che veniva dato da personale medico e consegnarlo ai pazienti, quindi ricevere il pagamento della prestazione”. Dunque, le attività ivi espletate dal personale sanitario, in tale Struttura ubicata in un Centro Commerciale, risultano essere: accoglienza dei pazienti; raccolta del consenso informato; inserimento dei loro dati in sistema informatico; trasmissione dei dati ottenuti attraverso accertamento strumentale; eccetera. Rileggendo tale elenco, si impongono subito alcune domande: di quali dati si trattava? E per di più, specificamente: quali dati ottenuti attraverso quali accertamenti strumentali? |
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